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Art. 31 Legge Regione Campania n°11/2007
Le politiche per le persone anziane
1. La Regione valorizza il ruolo delle persone anziane quali risorse positive all’interno delle famiglie e della società e promuove un sistema di interventi e servizi tesi a privilegiare la domiciliarità e la vita di relazione nella comunità locale. A tal fine, in particolare, favorisce:
a) l’attivazione di reti e servizi validi a garantire in maniera omogenea, sul territorio regionale, la domiciliarità e l’adeguamento, se necessario, della struttura abitativa;
b) la realizzazione di servizi mirati a mantenere l’autonomia delle persone anziane, anche attraverso un costante monitoraggio delle loro condizioni;
c) la definizione di interventi di sostegno, anche economico, alle famiglie impegnate nell’assistenza diretta di un congiunto anziano non autosufficiente;
d) l’offerta di sistemi tecnologici, tra i quali il telesoccorso e la teleassistenza, in grado di collegare la persona anziana a centri di pronto intervento e di agevolarne la vita quotidiana;
e) l’affidamento e l’accoglienza, anche solo notturna, delle persone anziane presso famiglie che garantiscono loro il mantenimento delle normali abitudini di vita;
f) la creazione di servizi e strutture, quali centri sociali, centri diurni polifunzionali, laboratori e in ogni caso idonei a favorire scambi di relazioni, anche intergenerazionali;
g) l’intesa tra enti locali e imprese per valorizzarne le competenze e le esperienze;
h) l’impiego di artigiani anziani nella formazione dei giovani anche allo scopo di conservare e tramandare mestieri pregevoli attualmente a rischio estinzione;
i) l’incentivazione delle attività di volontariato e di reciprocità, nonché dell’assunzione di ruoli attivi di utilità sociale da parte delle persone anziane;
l) la realizzazione di strutture semiresidenziali e residenziali a favore di anziani bisognevoli di prestazioni e trattamenti continui non erogabili a domicilio;
m) la continuità e l’integrazione tra le prestazioni sociali e sanitarie erogate.